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Controversie in materia di trattamenti pensionistici: termine di decadenza giudiziaria

lentepubblica.it • 31 Luglio 2014

Il comma 6 dell’articolo 47 del D.P.R. 639/1970 introduce un termine di decadenza triennale entro il quale proporre azione giudiziaria avverso il riconoscimento parziale della prestazione pensionistica o il pagamento di accessori del credito. Per effetto del decorso del suddetto termine non sono più dovuti gli accessori del credito e non può essere ricalcolato  l’importo della pensione in pagamento. Recenti orientamenti giurisprudenziali hanno delineato l’ambito di applicazione del comma 2 dell’articolo 47 D.P.R.639/1970; pertanto sono modificate le istruzioni applicative fornite nel corso del tempo in relazione alla suddetta disposizione.

Dovendo ricondurre il significato delle parole “riconoscimento della prestazione” ad una specifica vicenda del rapporto previdenziale si deve far riferimento alla prima liquidazione del trattamento pensionistico, quale momento in  cui il rapporto contributivo dà luogo all’erogazione della prestazione.

Ai sensi di quanto disposto dal comma 6 del citato articolo 47, il termine decadenziale decorre qualora il provvedimento di prima liquidazione non riconosca integralmente quanto spetta al pensionato.

Poiché la decadenza di cui alla citata disposizione è relativa alla proposizione dell’azione giudiziaria, se ne deduce che essa ha ad oggetto esclusivamente provvedimenti di prima liquidazione in relazione ai quali è possibile astrattamente far rilevare profili di illegittimità dinanzi agli organi giudiziari.

Ne consegue che il termine triennale entro il quale azionare la pretesa ad ottenere la liquidazione integrale della prestazione decorre in presenza di provvedimenti di prima liquidazione viziati da:

-errori di calcolo;

-errate applicazioni delle disposizioni normative;

-disconoscimento di una componente del rapporto assicurativo rilevante ai fini della misura del trattamento pensionistico che l’Istituto avrebbe dovuto  riconoscere d’ufficio o che, dovendosi riconoscere a domanda, è stata oggetto di specifica istanza da parte del pensionato.

Pertanto, dal provvedimento di prima liquidazione, anche se definito in via provvisoria – fatti salvi i casi in corso di esame in via di autotutela da parte delle sedi dell’INPS alla data del 6 luglio 2014 – decorre il termine di decadenza dall’azione giudiziaria per ottenere l’integrale riconoscimento della prestazione qualora risulti presente una delle seguenti situazioni:

  • mancato o erroneo riconoscimento della contribuzione effettiva regolarmente versata;
  • mancato o erroneo riconoscimento della contribuzione figurativa da accreditarsi d’ufficio (circolare n. 11/2013) riferita ad eventi conosciuti dall’Istituto;
  • mancato o erroneo riconoscimento di contribuzione figurativa da accreditarsi a domanda (circolare n. 11/2013) in relazione alla quale risultava regolarmente presentata la relativa istanza alla data di liquidazione della pensione;
  • mancato o erroneo riconoscimento della contribuzione da riscatto in relazione alla quale risultava regolarmente presentata la relativa istanza alla data di liquidazione e effettuato il relativo pagamento;
  • mancato o erroneo riconoscimento delle maggiorazioni contributive (esposizione all’amianto; lavoro svolto da persone non vendenti; lavoro svolto da sordomuti e invalidi con grado di invalidità superiore al 74%) qualora la relativa domanda risultava regolarmente presentata alla data di liquidazione della prestazione;
  • mancato o erroneo riconoscimento di una prestazione accessoria (maggiorazione sociale, integrazione al minimo) richiesta al momento della presentazione della domanda di pensione, qualora, in relazione a tale prestazione accessoria l’Istituto possedeva tutti gli elementi e le informazioni necessarie ad una corretta liquidazione (es. redditi rilevanti ai fini del riconoscimento della prestazione).

 

Consulta il documento completo dell’INPS: Circolare numero 95 del 31-07-2014

 

FONTE: INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale

 

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